Il decreto è ancora all'esame del
Parlamento
Cambia la carriera prefettizia
(Schema dlgs)
Sta per cambiare la delicata carriera al servizio dello
Stato al cui culmine è il grado di prefetto. Lo schema di decreto legislativo
relativo al "rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia" – attualmente all’esame delle competenti Commissioni di
Camera dei Deputati e Senato della Repubblica per un parere al Governo -
presenta caratteri fortemente innovativi rispetto alla legislazione vigente. In
particolare si introduce la determinazione della forma negoziale per alcuni
aspetti fondamentali del rapporto di impiego e l’accorpamento di qualifiche.
Il decreto in esame non comporta nuovi oneri finanziari
per l’Amministrazione dello Stato, è una riorganizzazione all’interno delle
disponibilità economiche attualmente previste.
Il decreto si articola in tre Capi: a) nel Capo I è
prevista la riarticolazione della carriera prefettizia in tre qualifiche alle
quali si aggiunge una qualifica iniziale ed al parallelo riassetto delle
funzioni e la ridefinizione del sistema di reclutamento e di avanzamento; b)
nel Capo II si disciplina l’introduzione di un procedimento negoziale
attraverso il quale pervenire alla determinazione del trattamento economico
(retribuzione fondamentale, di posizione e di risultato) c) nel Capo III si
stabiliscono le norme transitorie per il passaggio dalla vecchia alla nuova
disciplina. (14 aprile 2000)
Decreto legislativo di riordino
della carriera prefettizia
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
VISTA la legge 28 luglio
1999, n. 266;
VISTA la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
ACQUISITI i pareri delle
competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei Deputati;
VISTA la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
SULLA PROPOSTA del
Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto
legislativo:
CAPO I
ORDINAMENTO DELLA CARRIERA
PREFETTIZIA
Articolo 1
(Funzioni
prefettizie)
1.La carriera prefettizia
è unitaria in ragione della natura delle specifiche funzioni dirigenziali
attribuite ai funzionari che ne fanno parte. Al fine di garantire un adeguato
svolgimento dei compiti di rappresentanza generale del governo sul territorio,
di amministrazione generale e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
affidati alla carriera, il suo ordinamento è regolato dal presente decreto e,
in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3
febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni.
2. Il personale della
carriera prefettizia esercita, secondo i
livelli di responsabilità e gli ambiti
di competenza correlati alla qualifica ricoperta,
i compiti e le funzioni di
cui alla allegata tabella A [1] che costituisce parte integrante del presente
decreto. Detta tabella [2] può essere modificata, in relazione a sopravvenute
esigenze connesse all’attuazione dei decreti
legislativi del 30 luglio 1999, n. 300, e
n. 303, con regolamento governativo da adottare,
su proposta del Ministro dell’Interno, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 2
(Qualifiche)
1. In relazione alle
esigenze connesse all’espletamento dei compiti
di cui all’articolo 1, comma 1,
la carriera prefettizia si articola nelle
qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto
[3] aggiunto alle quali corrisponde l’esercizio
delle funzioni indicate nell’allegata tabella B [4].
2. Ai vincitori del
concorso di accesso alla carriera è attribuita, per il periodo di frequenza del
corso di formazione iniziale di cui all’articolo 4, la qualifica di
consigliere.
3. La dotazione organica [5] del personale della carriera prefettizia
è stabilita nella tabella B di cui al comma
1. In relazione a quanto previsto dall’articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, a decorrere dalla data di inizio
della legislatura successiva a quella in
cui è entrato in vigore il suddetto decreto,
la dotazione organica dei viceprefetti, come
stabilita dalla allegata tabella B, è incrementata
di 88 unità [6].
4. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, l’aliquota percentuale di cui all’articolo 3 bis del
decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre 1991,
n. 410, si applica alla dotazione organica dei prefetti come determinata dalla
medesima tabella B.
Articolo 3
(Accesso alla carriera)
1. Alla carriera
prefettizia si accede dalla qualifica iniziale mediante pubblico concorso con
esclusione di ogni altra possibilità di immissione dall’esterno, fatto salvo
quanto previsto per la nomina a prefetto.
2. Al concorso sono
ammessi i candidati in possesso di laurea specialistica. Con regolamento da
emanare con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di
studio ad indirizzo giuridico ed economico per il conseguimento della laurea
specialistica prescritta per l’ammissione al concorso, nonché i diplomi di
laurea, utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l’ordinamento didattico
vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso
regolamento sono, altresì, stabilite le forme di preselezione per la
partecipazione al concorso, le prove d’esame, scritte e orali, le prime in
numero non inferiore a quattro, le modalità di svolgimento del concorso, di
composizione della commissione giudicatrice e di formazione della graduatoria,
e sono individuati i diplomi di specializzazione ed i titoli di dottorato di
ricerca valutabili ai fini della formazione della graduatoria.
3. Per l’ammissione al
concorso è richiesta la cittadinanza italiana, un’età non superiore a quella
stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell’articolo 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso delle qualità morali e di
condotta prescritte ai sensi dell’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
4. I vincitori del
concorso sono nominati consiglieri ed ammessi al corso di formazione iniziale
di cui all’articolo 4.
Articolo 4
(Formazione
iniziale)
1. Con regolamento del
Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di
formazione iniziale della durata di due anni, articolato in periodi alternati
di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei
partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del superamento del
periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità,
nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario
ritenuto idoneo.
2. Al termine del biennio
di formazione iniziale il funzionario è destinato, in sede di prima
assegnazione, ad un ufficio territoriale del governo. Nell’ambito delle sedi di
servizio indicate dall’amministrazione ai fini della copertura, l’assegnazione
è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario
secondo l’ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo
minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore
a due anni.
Articolo 5
(Attività
formative)
1. La formazione del
personale della carriera prefettizia è assicurata durante lo svolgimento dell’intera
carriera. Oltre al corso di formazione iniziale, sono effettuati a cura dalla
Scuola superiore dell’Amministrazione dell’interno:
a) il corso di accesso
alla qualifica di viceprefetto;
b) i corsi di formazione
permanente su tematiche di interesse dell’amministrazione che devono essere
frequentati dai funzionari almeno una volta l’anno;
c) il corso riservato ai
viceprefetti volto al perfezionamento professionale.
2. L’amministrazione
promuove anche lo svolgimento di percorsi di formazione presso altre scuole
delle amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e di
periodi di studio presso amministrazioni ed istituzioni dei paesi dell’Unione
europea ed organizzazioni internazionali.
Articolo 6
(Progressione
in carriera)
1. Il passaggio alla
qualifica di viceprefetto avviene, con cadenza annuale, nel limite dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante valutazione comparativa alla
quale sono ammessi i viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di
effettivo servizio dall’ingresso in carriera che, avendo svolto il tirocinio
operativo della durata di nove mesi presso le strutture centrali dell’Amministrazione
dell’interno nell’ambito del corso di formazione iniziale di cui all’articolo
4, hanno prestato servizio presso gli uffici territoriali del governo per un
periodo complessivamente non inferiore a tre anni.
2. I funzionari
positivamente valutati ai sensi del comma 1 sono ammessi al corso di formazione
di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a). Il corso di formazione si conclude
con un esame finale a seguito del quale al funzionario è attribuito un
punteggio espresso in centesimi. La graduatoria formata sulla base del
punteggio conseguito determina la posizione di ruolo nella qualifica di
viceprefetto.
3. Le modalità di svolgimento
del corso di formazione sono stabilite dal comitato direttivo della Scuola
superiore dell’Amministrazione dell’interno.
4. Le promozioni alla
qualifica di viceprefetto decorrono agli effetti giuridici ed economici dal 1°
gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.
5. Con cadenza triennale
il consiglio di amministrazione effettua, agli esclusivi fini dell’aggiornamento
delle posizioni nei ruoli di anzianità dei viceprefetti e dei viceprefetti
aggiunti, una valutazione dei titoli di servizio di cui all’articolo 7, comma
6. A tali fini vengono rispettivamente valutati i viceprefetti e i viceprefetti
aggiunti con almeno tre anni di servizio nella qualifica. Il consiglio di
amministrazione , per i viceprefetti, provvede su proposta di una commissione
nominata con decreto del Ministro dell’interno, composta da tre prefetti di cui
uno scelto tra quelli preposti alle attività di valutazione e di controllo di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e due scelti tra prefetti
che abbiano svolto incarichi di funzione in ambito sia centrale che periferico;
per i viceprefetti aggiunti, su proposta della commissione per la progressione
in carriera prevista dall’articolo 16.
Articolo 7
(Valutazione comparativa)
1. Con decreto del
Ministro dell’interno sono dettate le disposizioni relative al procedimento di
valutazione comparativa di cui all’articolo 6, commi 1 e 5, e alla
individuazione delle categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione e
dei punteggi, minimi e massimi, da attribuire alle stesse. Con lo stesso
provvedimento sono definite le modalità per garantire la tempestiva e
generalizzata conoscenza, da parte dei funzionari interessati, delle
determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio di
amministrazione, su proposta del capo del
dipartimento competente per l’amministrazione
del personale della carriera prefettizia,
determina con cadenza triennale, i criteri per l’attribuzione dei punteggi [7] alle schede di valutazione di cui all’articolo
15 ed alle categorie dei titoli di servizio
in modo da garantire la massima obiettività
nella valutazione, il periodo temporale di
riferimento per la valutabilità degli stessi,
nonché il coefficiente minimo di idoneità
alla promozione che comunque non può essere
fissato in misura inferiore alla metà del
punteggio complessivo massimo previsto per
tutte le categorie dei titoli. Nella determinazione
dei criteri il consiglio di amministrazione
si avvale della collaborazione di un esperto
in tecniche di valutazione del personale,
nominato dal Ministro dell’interno, su proposta
del capo del dipartimento competente per
l’amministrazione del personale della carriera
prefettizia.
3. Non sono ammessi alla
valutazione i funzionari che nei tre anni precedenti hanno riportato la
sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica o, nel giudizio di
valutazione annuale di cui all’articolo 15, comma 3, un punteggio inferiore a
60 su 100.
4. La commissione per la
progressione in carriera prevista dall’articolo 16 formula al consiglio di
amministrazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 2, la
proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi alla
valutazione. Il consiglio di amministrazione conferisce le promozioni o
ridetermina le posizioni in ruolo, motivando le decisioni adottate in
difformità alla proposta formulata dalla commissione.
Articolo 8
(Nomina a prefetto)
1. La nomina a prefetto è
conferita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, nei limiti delle
disponibilità di organico e nel rispetto della riserva per il personale della
carriera prefettizia prevista dall’articolo 236 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. Entro il 31 gennaio di
ogni anno, il Ministro dell’interno costituisce, su designazione del consiglio
di amministrazione, una commissione consultiva composta da cinque membri di cui
due, oltre al capo del dipartimento competente per l’amministrazione del
personale della carriera prefettizia, scelti tra i capi di dipartimento e due
tra i prefetti titolari di uno degli uffici territoriali del governo nelle sedi
capoluogo di regione identificate come aree metropolitane. Con il decreto di
costituzione è individuato il componente della commissione chiamato a svolgere
le funzioni di presidente e sono indicati due componenti supplenti, uno
titolare dell’incarico di capo di dipartimento e l’altro titolare di un ufficio
territoriale del governo nelle sedi capoluogo
di regione identificate come aree metropolitane.
3. La commissione
consultiva individua, sulla base delle schede valutative annuali di cui all’articolo
15, comma 4, delle esperienze professionali maturate e dell’intero servizio
prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica di viceprefetto
ritenuti idonei alla nomina a prefetto, nella misura non inferiore a due volte
il numero dei posti disponibili. I funzionari selezionati sono ordinati,
secondo l’ordine alfabetico, in un apposito elenco all’occorrenza suscettibile
di aggiornamento.
4. Il Ministro dell’interno
sceglie, in vista della sua proposta al Consiglio dei ministri, fra i
funzionari indicati dalla commissione.
5. Restano ferme le
disposizioni dell’articolo 42 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Ai fini dell’applicazione
della riserva nella nomina a prefetto prevista dal primo comma del suddetto
articolo, la commissione consultiva di cui al comma 2 è costituita su proposta
del consiglio di amministrazione, oltre che dal capo del dipartimento
competente per l’amministrazione del personale della carriera prefettizia, dal
capo della polizia–direttore generale della pubblica sicurezza, da altro
titolare di incarico di capo di dipartimento e da due prefetti nominati tra i
dirigenti dell’amministrazione della pubblica sicurezza. Sono indicati come
membri supplenti il vice direttore generale vicario della pubblica sicurezza e
un prefetto nominato tra i dirigenti dell’amministrazione della pubblica
sicurezza.
Articolo 9
(Individuazione
dei posti di funzione)
1. Ferme restando le
disposizioni di cui agli articoli 4 e 11, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei ministeri e di
accorpamento, nell’ufficio territoriale del governo, delle strutture
periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai
viceprefetti aggiunti nell’ambito degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione
dell’interno, sono individuati con decreto del Ministro dell’interno. Negli
uffici individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del
titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da altro funzionario
della carriera di prefettizia.
2. In relazione al
sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con
cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla
periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui allo stesso comma nell’ambito
degli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione dell’interno.
Articolo 10
(Criteri
generali di conferimento degli incarichi e rotazione)
1. Tutti gli incarichi di
funzione sono conferiti tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei
programmi da realizzare, nonché delle attitudini e delle capacità professionali
del funzionario.
2. Gli incarichi sono
conferiti a tempo determinato per un periodo non inferiore ad uno e non
superiore a cinque anni, prorogabile per una volta in misura non superiore a
quella inizialmente fissata, e sono revocabili per sopravvenute esigenze di servizio.
3. Per i funzionari con
qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, i responsabili delle strutture centrali di primo livello e i
prefetti in sede predispongono annualmente un piano di rotazione negli
incarichi di funzione, tenendo conto dell’esigenza di garantire la continuità
dei servizi. Del conferimento e della revoca degli incarichi e della vacanza
dei posti di funzione è data comunicazione al competente dipartimento.
4. Nel conferimento degli incarichi ai viceprefetti
[8] si tiene conto dell’esigenza di
garantire un adeguato percorso professionale
attraverso l’espletamento di
almeno due incarichi inerenti alla qualifica
nell’ambito della stessa sede o in
sedi diverse.
Articolo 11
(Conferimento dei posti di funzione)
1. Gli incarichi di capo
di dipartimento o di ufficio di livello equivalente, nonché gli incarichi di
titolare dell’ufficio territoriale del governo, sono conferiti a prefetti con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’interno. Gli incarichi di livello
dirigenziale generale, non ricompresi nel periodo precedente, sono conferiti a
prefetti con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Presidente del
Consiglio dei ministri. Restano ferme le disposizioni concernenti il
collocamento a disposizione, il comando ed il collocamento fuori ruolo dei
prefetti.
2. I viceprefetti ed i
viceprefetti aggiunti sono destinati esclusivamente alla copertura dei posti di
funzione individuati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, nonché, ferma restando
la possibilità del conferimento di incarichi commissariali, all’espletamento di
incarichi speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del ministro competente in relazione alla natura dell’incarico, d’intesa
con il Ministro dell’interno.
3. Gli incarichi di
funzione sono conferiti ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell’ambito
dei dipartimenti e degli uffici equiparati, dal capo del dipartimento o dal
titolare dell’ufficio equiparato e, nell’ambito degli uffici territoriali del
governo, dal prefetto in sede.
4. Gli incarichi di
viceprefetto vicario e di capo di gabinetto negli uffici territoriali del
governo e gli incarichi di diretta collaborazione con i capi dei dipartimenti
individuati con decreto del Ministro dell’interno, se non confermati entro
novanta giorni dall’assunzione delle funzioni da parte del prefetto o dei capi
dei dipartimenti, si intendono revocati.
Articolo 12
(Assegnazione
dei funzionari prefettizi)
1. Ferma restando la
competenza in materia di conferimento degli incarichi ai sensi dell’articolo
11, comma 3, la destinazione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti alle
diverse strutture centrali di primo livello ed agli uffici territoriali del
governo è disposta, nell’ambito delle risorse complessivamente assegnate dal
Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, dal capo
del dipartimento competente per l’amministrazione
del personale della carriera prefettizia
[9].
2. Con decreto del Ministro dell’interno [10] sono stabilite le modalità con le quali
sono resi noti gli incarichi di funzione
disponibili e le relative sedi di servizio,
al fine di consentire ai funzionari di manifestare
la disponibilità ad assumerli, fermo restando
l’autonomia decisionale dell’amministrazione.
Articolo 13
(Attribuzioni del funzionario
prefettizio)
1. I funzionari della
carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto,
nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella B
allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla
organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la
funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi; adottano i
provvedimenti e le iniziative connessi all’espletamento dei servizi d’istituto
nell’ambito delle aree funzionali cui sono preposti nonché i provvedimenti ad
essi delegati; formulano proposte di iniziative e di provvedimenti riservati
alla competenza del titolare della struttura riferiti alle aree funzionali
predette; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle
minori articolazioni di servizio poste alle loro dipendenze e presiedono, nei
casi previsti da disposizioni legislative e regolamentari o per delega del
titolare della struttura, gli organi collegiali nonché partecipano a
commissioni e gruppi di studio istituiti nell’ambito degli uffici centrali e
periferici del Ministero dell’interno e rappresentano l’amministrazione in
giudizio.
2. Spetta in ogni caso ai
capi dipartimento, ai titolari di uffici centrali di livello dirigenziale
generale, ai titolari degli uffici di diretta collaborazione con l’organo di
direzione politica e ai titolari degli uffici territoriali del governo la
potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l’esercizio delle
funzioni nell’ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere
di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di inerzia o di
grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Articolo 14
(Mobilità interna)
1. Con decreto del
Ministro dell’interno sono stabilite forme d’incentivazione della mobilità a
livello regionale e nazionale correlate alla attivazione di facilitazioni
abitative sulla base di convenzioni stipulate dall’Amministrazione dell’interno
con enti pubblici e soggetti privati.
Articolo 15
(Valutazione
annuale dei funzionari)
1. Ai fini della
valutazione annuale i funzionari della carriera prefettizia con la qualifica di
viceprefetto aggiunto e di viceprefetto presentano entro il 31 gennaio una
relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. I contenuti della
relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con
decreto del Ministro dell’interno, sentito il consiglio di amministrazione,
tenuto conto delle esigenze di valutazione dei funzionari ai fini sia della
verifica dei risultati conseguiti secondo le disposizioni di cui all’articolo
20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che, limitatamente
ai viceprefetti aggiunti, della progressione in carriera.
2. La relazione è
presentata dai funzionari di cui al comma 1, in relazione alla struttura di
rispettiva appartenenza, al prefetto titolare dell’ufficio territoriale del
governo, al capo del dipartimento o dell’ufficio di livello equivalente e al
responsabile degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
3. Per ciascuno dei funzionari
aventi la qualifica di viceprefetto aggiunto i responsabili delle strutture di
cui al comma 2 redigono una scheda di valutazione complessiva sulla base della
relazione predisposta dall’interessato e degli elementi forniti dal titolare
dell’ufficio presso cui il funzionario presta servizio. La scheda di
valutazione, comunicata all’interessato e corredata dalla relazione dallo
stesso presentata ai sensi del comma 1, è inoltrata entro il 31 marzo alla
commissione per la progressione in carriera che formula al consiglio di
amministrazione le proposte di attribuzione del punteggio complessivo entro il
limite massimo di cento. Il consiglio di amministrazione attribuisce il
punteggio complessivo, motivando le decisioni adottate in difformità dalla
proposta della commissione. Un punteggio superiore ad ottanta può essere
attribuito nei limiti massimi di un terzo del personale con qualifica di
viceprefetto aggiunto.
4. Per i funzionari con
la qualifica di viceprefetto, i responsabili delle strutture di cui al comma 2
redigono una scheda valutativa, sulla base della relazione presentata dall’interessato,
da comunicare al medesimo entro il 31 marzo.
5. Con lo stesso decreto
ministeriale di cui al comma 1 sono determinati
specifici criteri [11] per la formulazione delle schede valutative
di cui ai commi 3 e 4.
6. Le schede di cui ai
commi 3 e 4 sono inserite nel fascicolo personale e vengono prese in
considerazione anche ai fini dell’affidamento di ulteriori incarichi e della
attribuzione annuale della retribuzione di risultato.
Articolo 16
(Commissione
per la progressione in carriera)
1. Ai fini della
valutazione di cui all’articolo 15 e della progressione in carriera di cui all’articolo
6, comma 1, con decreto del Ministro dell’interno è istituita una commissione
presieduta da un prefetto scelto tra quelli preposti alle attività di controllo
e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e composta
da tre viceprefetti, due in servizio presso gli uffici territoriali del governo
ed uno presso gli uffici centrali, scelti secondo il criterio della rotazione.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Per il biennio di
operatività della commissione, alla copertura dei posti di funzione dei
viceprefetti che la compongono si provvede con le modalità di cui all’articolo
9, comma 1. Alla sostituzione del viceprefetto che al momento della nomina a
componente della commissione esercita le funzioni vicarie presso un ufficio
territoriale del governo, si provvede mediante affidamento interinale dell’incarico
ad altro viceprefetto.
2. Ai lavori della
commissione partecipa, in qualità di relatore senza facoltà di voto, il capo
del dipartimento competente all’amministrazione del personale della carriera
prefettizia, o un suo delegato.
Articolo 17
(Consiglio
di amministrazione)
1. Per la trattazione
degli affari relativi al personale della carriera prefettizia il consiglio di
amministrazione di cui all’articolo 146 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è integrato dai prefetti titolari pro tempore
di tre uffici territoriali del governo, rispettivamente dell’Italia
settentrionale, centrale e meridionale-insulare. Con decreto del Ministro dell’interno
è stabilito il criterio di rotazione biennale, nei predetti ambiti
territoriali, degli uffici territoriali del governo i cui prefetti assumono le
funzioni di componenti del consiglio di amministrazione, garantendo la presenza
di due prefetti-commissari del governo.
Articolo 18
(Trattamento economico)
1. Il trattamento economico [12] onnicomprensivo si
articola, per tutto il personale della carriera
prefettizia, in una componente
stipendiale di base, nonché in altre due
componenti correlate, la prima alle
posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi
ed alle responsabilità esercitate,
la seconda ai risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi assegnati.
2. Il trattamento
economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti
e ai doveri d’ufficio, attribuite al funzionario prefettizio in relazione alla
qualifica di appartenenza.
3. Il procedimento
negoziale, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera
prefettizia, assicura, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili,
sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi
parametri in tal sede definiti rapportati alla figura apicale.
Articolo 19
(Retribuzione
di posizione)
1. La componente del
trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli
incarichi ed alle responsabilità esercitati è attribuita a tutto il personale
della carriera prefettizia. Con decreto del Ministro dell’interno si provvede
alla graduazione delle posizioni funzionali ricoperte sulla base dei livelli di
responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione
della retribuzione di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il
predetto decreto, è effettuata attraverso il procedimento negoziale.
2. Con il decreto di cui
al comma 1 sono periodicamente individuati, ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione, gli uffici di particolare rilevanza, nonché le sedi
disagiate in relazione alle condizioni ambientali ed organizzative nelle quali
il servizio è svolto.
3. Per i funzionari
titolari di incarichi conferiti con provvedimento del Ministro dell’interno
possono essere individuate più posizioni graduate secondo la diversa rilevanza
degli incarichi, tenendo conto della qualifica rivestita.
Articolo 20
(Retribuzione
di risultato)
1. La retribuzione di
risultato, correlata ai risultati conseguiti con le risorse umane ed i mezzi
disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è attribuita secondo i parametri
definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto della efficacia, della
tempestività e dell’efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei risultati
conseguiti dai singoli funzionari, al fine della determinazione della relativa
retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del
Ministro dell’interno:
a) per i prefetti dal
Ministro dell’interno;
b) per i funzionari
preposti agli uffici individuati ai sensi dell’articolo 9, comma 1,
rispettivamente, dal capo dell’ufficio di diretta collaborazione del ministro,
dal capo del dipartimento o dal prefetto titolare dell’ufficio territoriale di
governo.
Articolo 21
(Copertura
assicurativa del rischio di responsabilità civile)
1. L’Amministrazione dell’interno
garantisce nei riguardi dei funzionari prefettizi la copertura assicurativa del
rischio di responsabilità civile connesso all’esercizio delle funzioni e dei
compiti propri della carriera e all’espletamento dei diversi incarichi
conferiti ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Alla copertura degli
oneri finanziari derivanti dalla applicazione del comma 1 si provvede
destinando una aliquota percentuale dei compensi corrisposti al personale della
carriera prefettizia per l’espletamento degli incarichi di commissario presso
gli enti locali, di commissario straordinario del governo ai sensi dell’articolo
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di commissario straordinario ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, di componente del comitato
regionale di controllo o della commissione statale di controllo sugli atti
delle regioni, nonché dei compensi attribuiti ai sensi dell’articolo 5 della
legge 23 febbraio 1992, n. 225, o comunque conferiti dall’amministrazione
presso cui il funzionario prefettizio presta servizio o su designazione della
stessa e non direttamente inerenti ai compiti e ai doveri d’ufficio.
3. Ai fini dell’applicazione
del comma 2, l’Amministrazione dell’interno determina, entro il 30 novembre di
ogni anno, le risorse occorrenti sulla base dei criteri di copertura
assicurativa del rischio di responsabilità civile definiti con il procedimento
negoziale di cui al capo II, stabilendo l’aliquota percentuale dei compensi di
cui al comma 2 soggetta a versamento.
4. I soggetti tenuti alla
corresponsione del compenso detraggono dall’importo complessivamente dovuto la
quota parte corrispondente all’aliquota percentuale di cui al comma 3 e
provvedono a versarla direttamente all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, all’unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dell’interno relativa alle spese per la copertura
assicurativa del rischio di responsabilità civile.
5. Le somme che, alla
fine di ciascun esercizio finanziario, risultano
eccedenti il fabbisogno
affluiscono nel fondo [13] di cui all’articolo 31.
6. Ai funzionari della
carriera prefettizia incaricati della provvisoria amministrazione degli enti
locali è assicurata la difesa in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato
ai sensi dell’articolo 44 del testo unico approvato con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611.
Articolo 22
(Esito negativo della verifica dei
risultati)
1. L’esito negativo della
verifica dei risultati conseguiti, accertato con le modalità stabilite dal
regolamento di cui all’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, comporta per il funzionario prefettizio la revoca dell’incarico
ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni
dell’articolo 11.
2. Nel caso di grave
inosservanza delle direttive impartite dall’organo competente o di ripetuta
valutazione negativa, il funzionario prefettizio, previa contestazione e
valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine
congruo assegnato all’atto della contestazione, può essere escluso, con decreto
del Ministro dell’interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite
massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento
economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il
provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di
garanti presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal
prefetto facente parte della commissione per la progressione in carriera di cui
all’articolo 16 e dall’esperto in tecniche di valutazione del personale
nominato ai sensi dell’art. 7, comma 2.
3. Restano ferme per i
prefetti le
disposizioni di cui all’articolo 238 [14] del testo unico approvato con decreto del
Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Articolo 23
(Collocamento
a disposizione)
1. Fermo restando quanto
previsto per i prefetti dall’articolo 237 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i viceprefetti, previa deliberazione del
consiglio di amministrazione, possono essere collocati a disposizione del
Ministero dell’interno quando sia richiesto dall’interesse del servizio. Si
applica il secondo comma del richiamato articolo 237.
2. I funzionari collocati
a disposizione percepiscono esclusivamente il trattamento economico stipendiale
di base, salvo che non siano destinatari di incarichi speciali.
3. I viceprefetti
collocati a disposizione ai sensi del comma 1 non possono eccedere
complessivamente il numero di 20 oltre quelli dei posti del ruolo organico.
Articolo 24
(Comando e collocamento fuori ruolo)
1. Fermi restando i
comandi ed i collocamenti fuori ruolo previsti da disposizioni speciali, i
funzionari della carriera prefettizia possono essere collocati in posizione di
fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unità, presso gli organi
costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le
autorità indipendenti, in relazione ad esigenze di coordinamento con i compiti
istituzionali dell’amministrazione. Il procedimento resta regolato dagli
articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dalle relative disposizioni di
attuazione.
2. Al personale della
carriera prefettizia possono essere conferiti incarichi di funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato con le modalità di cui all’articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, entro il
limite massimo di dieci unità, incarichi di direttore generale negli enti
locali ai sensi dell’articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la
durata dell’incarico il funzionario è collocato in aspettativa senza assegni
con riconoscimento dell’anzianità di servizio.
CAPO II
PROCEDIMENTO NEGOZIALE
Articolo 25
(Ambito di applicazione)
1. Il presente capo
disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti giuridici ed
economici del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia
oggetto di negoziazione.
2. Le procedure di cui al
comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli
articoli seguenti, si concludono con l’emanazione di un decreto del Presidente
della Repubblica ai sensi dell’articolo 28, comma 5.
3. La disciplina emanata
con il decreto di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti
giuridici e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di
scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino all’entrata
in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le
disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano per il personale del
comparto dei ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in materie
diverse da quelle indicate nell’articolo 27 e non disciplinate per il personale
della carriera prefettizia da particolari disposizioni di legge, per lo stesso
personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 26
(Delegazioni negoziali)
1. Il procedimento
negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal
Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell’interno
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai
sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera
prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica
secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti
per il pubblico impiego.
Articolo 27
(Materie di
negoziazione)
1. Formano oggetto del
procedimento negoziale:
a) il trattamento
economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti
in tale sede che ne assicurino, nell’ambito delle risorse finanziarie
disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;
b) l’orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e
straordinario;
d) la reperibilità;
e) l’aspettativa per
motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per
esigenze personali;
g) le aspettative ed i
permessi sindacali;
h) l’individuazione di
misure idonee a favorire la mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle
previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell’Amministrazione.
2. L’ipotesi di accordo
può prevedere, in caso di vacanza contrattuale, l’attribuzione di elementi
retributivi provvisori percentualmente correlati al tasso di inflazione
programmato secondo le regole generali stabilite per il pubblico impiego.
Articolo 28
(Procedura
di negoziazione)
1. La procedura negoziale
è avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della
scadenza dei termini di cui all’articolo 25, comma 3. Le trattative si svolgono
tra i soggetti di cui all’articolo 26 e si concludono con la sottoscrizione di
una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di
parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo,
verifica, sulla base dei criteri utilizzati per l’accertamento della
rappresentatività sindacale ai sensi dell’articolo 26, che le organizzazioni
sindacali aderenti all’ipotesi stessa rappresentino almeno il cinquantuno per
cento del dato associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe
sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni
sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei
ministri ed ai ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro
osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi
di accordo.
4. L’ipotesi di accordo è
corredata da prospetti contenenti l’individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l’indicazione
della copertura finanziaria complessiva per l’intero periodo di validità. L’ipotesi
di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche
a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto
stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal
Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel
bilancio.
5. Il Consiglio dei
ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo,
verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al
comma 3, approva l’ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del
Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere del
Consiglio di Stato. Nel caso in cui l’accordo non sia definito entro novanta
giorni dall’inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.
6. Nell’ambito e nei
limiti fissati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e
per le materie specificamente ivi indicate, possono essere conclusi accordi
decentrati a livello centrale e periferico che, senza comportare alcun onere
aggiuntivo, individuano esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del
predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra una delegazione di
parte pubblica presieduta dai titolari degli uffici centrali e periferici
individuati dalla amministrazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture
periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’ipotesi di accordo
di cui al comma 1. In caso di mancata definizione degli accordi decentrati,
resta impregiudicato il potere di autonoma determinazione dell’amministrazione.
Articolo 29
(Soluzione
di questioni interpretative)
1. Qualora in sede di
applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica di cui all’articolo 25, comma 2, insorgono contrasti interpretativi
di rilevanza generale per il personale interessato, le organizzazioni sindacali
firmatarie dell’accordo di cui all’articolo 28, comma 1, possono formulare all’Amministrazione
richiesta scritta di esame della questione controversa, con la specifica e
puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa.
Di ciascun contrasto interpretativo di rilevanza generale è data comunicazione
alle altre organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo.
2. L’Amministrazione, nei
trenta giorni successivi alla ricezione della richiesta, convoca le
organizzazioni sindacali richiedenti per l’esame. L’esame non determina
interruzione delle attività e dei procedimenti amministrativi e deve
concludersi nel termine di trenta giorni dal primo incontro, decorsi i quali il
Ministro dell’interno emana appositi atti di indirizzo ai sensi dell’articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e
successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 30
(Istituti di partecipazione)
1. Nei riguardi delle
organizzazioni sindacali del personale della carriera prefettizia individuate
ai sensi dell’articolo 26 trovano applicazione gli istituti di partecipazione
sindacale di cui al regolamento previsto dall’articolo 45, comma 10, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
Articolo 31
(Fondo di
finanziamento)
1. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 21, per il finanziamento della retribuzione accessoria è
istituito un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse finanziarie con
finalità retributive destinate al personale della carriera prefettizia, diverse
da quelle relative allo stipendio di base e alla applicazione dell’articolo 5,
terzo comma, e dell’articolo 43, ventesimo comma, della legge 1° aprile 1981,
n.121.
2. Le risorse annualmente
destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti
retributivi del personale della carriera prefettizia sono determinate, nell’ambito
degli stessi vincoli e delle stesse compatibilità economiche stabiliti per il
personale contrattualizzato e comunque in misura non inferiore a quelle del
comparto sicurezza.
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 32
(Regime
transitorio per l’accesso alla carriera)
1. Fino all’adozione del
provvedimento di cui all’articolo 3, comma 2, l’accesso alla carriera
prefettizia, con riguardo ai titoli di studio richiesti, alle prove di esame ed
alle modalità di espletamento del concorso, resta disciplinato dalle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 33
(Inquadramenti
nelle qualifiche)
1. In relazione a quanto
previsto dall’articolo 2, comma 1, il personale dell’amministrazione civile
dell’interno di cui al quadro A della tabella I allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo è inquadrato come segue:
a) i prefetti di prima
classe ed i prefetti sono inquadrati nella qualifica di prefetto;
b) i viceprefetti ed i
viceprefetti ispettori sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto;
c) i viceprefetti
ispettori aggiunti, i direttori di sezione, i consiglieri di prefettura nonché
i vice consiglieri di prefettura sono inquadrati nella qualifica di
viceprefetto aggiunto.
2. Gli inquadramenti
nelle qualifiche di cui al comma 1 sono effettuati secondo l’ordine delle
qualifiche di provenienza e, nell’ambito di queste, secondo l’ordine di ruolo.
3. Il personale di cui al
comma 1, lettera c), conserva, ai fini della progressione alla qualifica
superiore, l’anzianità maturata.
4. La rideterminazione
del trattamento economico corrisposto al personale della carriera prefettizia
alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle
qualifiche di provenienza, è rimessa alla prima applicazione del procedimento
negoziale ai sensi dell’articolo 38.
Articolo 34
(Ricognizione
dei posti di funzione)
1. Entro trenta giorni
dalla adozione del provvedimento di cui all’articolo 9, comma 1, l’Amministrazione
dell’interno procede alla ricognizione dei posti risultanti eventualmente
vacanti rispetto alle previsioni del medesimo provvedimento. Il conferimento
dei relativi incarichi è disposto nei tre mesi successivi tenendo conto,
compatibilmente con le esigenze d’ufficio, delle disponibilità manifestate
dagli interessati.
Articolo 35
(Disposizioni
transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera)
1. L’aggiornamento delle
posizioni nel ruolo di anzianità dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti
previsto dall’articolo 6, comma 5, è effettuato per la prima volta al
compimento del biennio successivo agli inquadramenti di cui all’articolo 33.
2. Le disposizioni di cui
all’articolo 15 in materia di valutazione annuale dei funzionari della carriera
prefettizia si applicano a decorrere dall’anno 2002 in relazione all’attività
svolta nell’anno 2001. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le
disposizioni degli articoli 6 e 7 in materia di progressione in carriera e di
valutazione comparativa si applicano per la prima volta nell’anno 2002. Per il
periodo antecedente continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e le altre disposizioni in
materia di compilazione dei rapporti informativi e di scrutinio per merito
comparativo, fatta salva la competenza della commissione per la progressione in
carriera di cui all’articolo 16 a formulare al Ministro dell’interno le
proposte di attribuzione del giudizio complessivo e di graduatoria dello
scrutinio sulla base dei criteri determinati dal consiglio di amministrazione.
3. Allo scrutinio per
merito comparativo da effettuare ai sensi del comma 2 per il conferimento dei
posti disponibili nella qualifica di viceprefetto alla data di entrata in
vigore del presente decreto è ammesso il personale appartenente alla soppressa
qualifica di viceprefetto ispettore aggiunto ovvero che ha maturato, alla
stessa data, nove anni e sei mesi di effettivo servizio nelle soppresse
qualifiche della carriera prefettizia. Con le stesse modalità si provvede al
conferimento dei posti che risultano disponibili entro il 30 giugno 2001 a
seguito dell’incremento di organico previsto dall’art. 2, comma 4. Le
promozioni di cui al presente comma sono conferite rispettivamente con
decorrenza 1° luglio 2000 e 1° luglio 2001.
4. Fino all’entrata in
vigore dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le disposizioni del presente
decreto riferite al capo del dipartimento, al titolare dell’ufficio territoriale
del governo ed al prefetto–commissario del governo, si intendono riferite,
rispettivamente, al direttore generale o equiparato, al titolare della
prefettura e al titolare della prefettura nelle sedi capoluogo di regione.
5. Le disposizioni di cui
all’articolo 6, comma 1, concernenti i requisiti minimi di servizio presso gli
uffici centrali e periferici richiesti per l’ammissione alla valutazione
comparativa ai fini della promozione alla qualifica di viceprefetto non si
applicano, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al personale in servizio alla stessa data. Con decreto del Ministro
dell’interno sono stabiliti i requisiti minimi di servizio richiesti nei
riguardi dello stesso personale, successivamente al predetto quinquennio.
Articolo 36
(Copertura
dell’incremento della dotazione organica dei viceprefetti)
1. A seguito della
rideterminazione della dotazione organica dei viceprefetti ai sensi dell’articolo
2, comma 3, saranno resi indisponibili nella qualifica un numero di posti pari
a quello dei dirigenti del ruolo unico istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri che, alla data di inizio della legislatura successiva
all’entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
risulteranno in servizio presso i commissariati del governo e, comunque, in
misura non superiore a 39 unità. I posti resi indisponibili verranno
annualmente ridotti in misura proporzionalmente corrispondente alla percentuale
dei dirigenti che, nell’anno precedente, saranno cessati dal suddetto ruolo
unico rispetto a quelli che vi risulteranno iscritti all’inizio dell’anno.
Articolo 37
(Soppressione
delle posizioni soprannumerarie)
1. Le posizioni
soprannumerarie nelle diverse qualifiche del personale della carriera
prefettizia esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai
sensi dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 340, dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1981, n. 551 e dell’articolo 15 del decreto legge 24 novembre 1990, n.
344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono soppresse e il relativo
personale mantiene la posizione nel ruolo di provenienza ai fini del primo
inquadramento nelle nuove qualifiche ai sensi dell’articolo 33.
Articolo 38
(Prima applicazione del procedimento
negoziale)
1. In sede di prima
applicazione del presente decreto, al fine di garantire il parallelismo
temporale della disciplina del personale prefettizio rispetto a quella del
comparto dei ministeri, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo
28, comma 5, riguarda il biennio 2000-2001 sia per gli aspetti economici che
per quelli giuridici.
2. Ai fini dell’adozione
del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, il Ministro per
la funzione pubblica, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, individua la delegazione sindacale ed avvia il procedimento negoziale.
Articolo 39
(Abrogazioni e disapplicazioni)
1. Sono abrogate le
disposizioni incompatibili con il presente decreto ed, in particolare:
gli articoli 13, 14, 15,
16, 18, 19, 28, 29, 32, 41 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 340, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, del
presente decreto;
l’articolo 51 della legge
10 ottobre 1986, n. 668.
2. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, al personale della carriera prefettizia, non si
applicano:
gli articoli 9, 10, 11,
12, 30, 31, 40 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 340;
gli articoli dal 4 al 12
e gli articoli 15, 19 e 25, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
l’articolo 1bis del
decreto legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito con modificazioni dalla
legge 17 febbraio 1985, n. 19.
3. Dalla data di cui al
comma 2 non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli della carriera
prefettizia e della relativa progressione in carriera, le disposizioni di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981,
n. 551 e di cui agli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.